IO VOTO SÌ
La riformulazione del DDL sugli stupri proposta da Giulia Bongiorno merita una discussione seria, non riflessi automatici né scomuniche preventive. Proprio perché il tema è delicato e strutturale, va difeso con altrettanta chiarezza il principio del consenso libero, esplicito e attuale.
Il testo approvato alla Camera nel novembre 2025 introduceva questo principio in modo coerente con la Convenzione di Istanbul e con il modello del “only yes means yes”. Si trattava di un vero cambio di paradigma. Il baricentro veniva spostato dall’uso della forza alla tutela dell’autodeterminazione sessuale, riconoscendo che non tutte le vittime sono in grado di opporsi fisicamente o verbalmente. Paura, shock, dipendenza emotiva o asimmetrie di potere possono paralizzare, rendendo l’opposizione impossibile anche in assenza di violenza esplicita.
La riformulazione proposta sostituisce il consenso con il dissenso, valutato attraverso una serie di elementi contestuali [atti a sorpresa, freezing, costrizioni psicologiche] con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la certezza del diritto e la tenuta processuale delle accuse.
Il problema è che le due impostazioni non sono equivalenti, né sul piano tecnico né su quello filosofico. Un modello fondato sul dissenso, anche quando arricchito da indicatori sofisticati, tende inevitabilmente a spostare l’attenzione su ciò che la vittima ha fatto o non ha fatto per manifestare il rifiuto. Ma molte vittime, soprattutto all’interno di relazioni segnate da dipendenza affettiva, gerarchica o economica, non esprimono un dissenso esteriormente leggibile pur non volendo l’atto. La paralisi da trauma, la sottomissione indotta dalla paura, il congelamento emotivo sono fenomeni ampiamente documentati. Ignorarli significa, di fatto, rischiare che l’onere della prova torni a gravare su chi subisce la violenza.
Il modello del consenso attivo parte invece da un presupposto diverso...la libertà sessuale non è l’assenza di un “no”, ma la presenza di un “sì”. Chi agisce ha la responsabilità di accertarsi che l’altra persona partecipi volontariamente all’atto. Non si tratta di criminalizzare l’equivoco né di introdurre standard irrealistici nella vita quotidiana, ma di affermare un principio semplice e civile: il silenzio o l’assenza di resistenza non possono essere interpretati come consenso.
L’argomento della “certezza del diritto”, spesso evocato contro il modello del consenso, è legittimo sul piano tecnico-giuridico. In ambito penale la tassatività della fattispecie è un principio cardine. Ma la certezza non può essere perseguita sacrificando la protezione effettiva dei diritti fondamentali. Il diritto penale contemporaneo ha già accettato, in molte fattispecie [dallo stalking al revenge porn, fino alle dinamiche di mobbing] un inevitabile grado di valutazione contestuale. Esistono formulazioni del consenso sufficientemente determinate, già adottate in altri ordinamenti, capaci di coniugare garanzie processuali e tutela sostanziale.
La questione, in ultima analisi, è politica e culturale prima ancora che giuridica. Vogliamo privilegiare la massima cautela a favore di chi agisce, o affermare che in una democrazia matura chi compie un atto sessuale ha il dovere di verificare attivamente la volontà dell’altro? Che idea di libertà, di responsabilità e di relazione vogliamo tradurre in legge?
Se riteniamo che la sessualità debba fondarsi sulla condivisione attiva e non sulla mera assenza di opposizione o se crediamo che la libertà sessuale sia autodeterminazione e non solo mancanza di coercizione fisica, allora il consenso deve restare il perno della riforma. Non per ideologia, ma perché è l’unico modello coerente con l’idea di persona che diciamo di voler tutelare.
La sinistra non deve rinunciare a difendere un’idea esigente di libertà sessuale. Qui non si discute solo di tecnica legislativa, qui si decide che società vogliamo essere.
In questo caso, IO VOTO "SÌ".
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