IL CRISTO VELATO
Qualche tempo fa a Pordenone, una Maestra elementare ha chiesto ai genitori [e ottenuto] che una sua alunna non frequenti la scuola indossando il tradizionale Nijab, perlomeno mantenendo scoperto il volto.
La vicenda potremmo prenderla come esempio di come dovrebbero agire e funzionare i rapporti fra Istituzioni e Società civile, in questo caso la Scuola e i Genitori.
Il tutto si è svolto nel rispetto altrui, nel confronto delle rispettive idee ed esigenze personali e generali, all'interno di una cornice di civiltà.
Sulla presunta imposizione del velo sulle Donne la questione è più complicata e andrebbe considerata caso per caso e qui non sembra ci sia stata alcuna imposizione da parte dei genitori, se no avrebbero insistito affinché la figlia continuasse a portarlo.
In Italia non c'è alcuna norma che vieti di indossare abbigliamenti della tradizione o derivanti da precetti religiosi, ma ci si rifà a una legge, la 152/75: "E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo".
Nel 2019, la delibera della Regione Lombardia che vietava l'accesso negli ospedali a persone col volto travisato ha avuto parere favorevole dalla Corte d'Appello di Milano, riconoscendo non lesivo del diritto personale di indossare un capo di abbigliamento tradizionale religioso [Burqa e Nijab] in quanto ritenuta, la delibera, proporzionale alle esigenze di ordine pubblico.
E la cosa è finita lì perché, effettivamente, la delibera si rifà a una PROPORZIONALITÀ fra due diritti: Quello personale garantito dalla Costituzione e quello doveroso della tutela dell'ordine pubblico. Inoltre la norma risponde a una esigenza di BUONSENSO, in quanto sarebbe complicato e/o impensabile avviare controlli di identificazione a ogni persona che entri in un ospedale o altro luogo aperto al pubblico [soprattutto se non c'è alcun fondato motivo tale da giustificarne l'identificazione per questioni di terrorismo, ma allora si agisce a prescindere se si è con il volto travisato oppure no].
Ora, la stessa delibera può essere applicata anche alla Scuola?
La risposta è SÌ e NO.
La Scuola è un luogo pubblico ma non aperto al pubblico, nel senso che non c'è possibilità per il Pubblico, diverso dal Personale della scuola e degli alunni, di potersi aggirare nella Scuola stessa. Il divieto avrà motivo per chi, estraneo alla scuola, si debba recare alla Segreteria ma non per una alunna che, dopo essere stata identificata dalla Maestra ed entrata in classe, voglia indossare un velo sul volto. Si rispetteranno, così, le due fondamentali esigenze: il diritto personale e l'ordine pubblico [proporzionalità e buonsenso, come per ogni operato di uno Stato civile].
La Politica, ahinoi, "sporca" quasi sempre tutto ciò che trova, soprattutto se il movente è la STRUMENTALIZZAZIONE, e quando accade, le prime vittime sono sempre i Diritti, la proporzionalità e soprattutto il Buonsenso.
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