KANT VOTEREBBE "NO": CRITICA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
La riforma della giustizia che si sta delineando in Italia non è, come spesso viene raccontata nel dibattito pubblico, una semplice operazione tecnica sull’organizzazione degli uffici o sui tempi dei processi. È una scelta strutturale che incide sull’equilibrio tra poteri disegnato dalla Costituzione e che interviene su due piani distinti ma convergenti, la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Il punto centrale è che questi interventi agiscono su un terreno diverso rispetto ai problemi che dichiarano di voler risolvere e rischiano di produrre effetti concreti molto diversi da quelli annunciati, soprattutto per il cittadino che entra nel sistema penale come imputato o come vittima.
Sul CSM la riforma introduce il sorteggio per la componente togata e mantiene la nomina parlamentare per quella laica, lasciando però alla legge ordinaria la disciplina del metodo di selezione di quest’ultima. Non si tratta di una violazione formale della Costituzione, ma di un cambiamento sostanziale. Ciò che oggi è protetto dalla rigidità costituzionale diventa modificabile da qualunque maggioranza parlamentare futura. L’organo di autogoverno della magistratura, pensato come presidio di equilibrio, diventa così più esposto alle oscillazioni politiche del momento. Il sorteggio viene presentato come rimedio al correntismo interno, ma nella pratica rischia di produrre una frammentazione della componente togata senza eliminare la pluralità culturale della magistratura. Una componente laica coesa e politicamente orientata si troverebbe a interagire con una componente togata meno organizzata e meno capace di esprimere una linea comune. In qualunque assemblea deliberativa una minoranza compatta tende a orientare una maggioranza dispersa, e questo potrebbe rendere l’autogoverno della magistratura più permeabile alla politica anziché più indipendente.
La separazione delle carriere viene invece giustificata con i dati sulle assoluzioni e sulla dispersione dei procedimenti penali. Le percentuali elevate di assoluzioni e prescrizioni vengono citate come prova di un sistema che non funziona, ma la separazione delle carriere non ha un rapporto diretto con quei numeri. La causa strutturale sta nell’obbligatorietà dell’azione penale prevista dall’articolo 112 della Costituzione. Finché il pubblico ministero è formalmente tenuto a esercitare l’azione penale per ogni notizia di reato, il sistema continuerà a produrre un numero elevato di procedimenti e una selezione insufficiente all’ingresso. Separare le carriere non incide su questo meccanismo, non riduce il numero delle iscrizioni né introduce criteri di priorità realmente vincolanti. La diagnosi riguarda l’eccesso di procedimenti, la terapia interviene sull’assetto istituzionale delle funzioni.
Chi sostiene la riforma sposta allora l’argomento su un piano culturale e sostiene che la condivisione di carriera e di governo tra giudici e pubblici ministeri favorisca una eccessiva osmosi e comprometta la terzietà del giudice. È una tesi teoricamente coerente ma difficile da dimostrare sul piano empirico. Se davvero esistesse una contiguità tale da influenzare le decisioni, ci si aspetterebbero più condanne e non percentuali elevate di assoluzioni. Il vero punto critico riguarda piuttosto il pubblico ministero. Oggi il codice di procedura penale impone al PM di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato, esprimendo una concezione del suo ruolo come ricercatore della verità e non come semplice parte accusatrice. Questa norma resterebbe formalmente invariata, ma le istituzioni funzionano anche attraverso incentivi e aspettative di carriera. Un pubblico ministero valutato in un organo separato, con criteri propri e dinamiche autonome, potrebbe essere progressivamente orientato verso una cultura più marcatamente accusatoria, nella quale il successo professionale si misura sulla capacità di portare a giudizio e ottenere condanne più che sulla prudenza nel selezionare i casi.
In un sistema in cui il pubblico ministero dispone di poteri investigativi molto incisivi, dalle intercettazioni alle misure cautelari, un simile spostamento culturale potrebbe avere effetti rilevanti sul piano delle garanzie. Non si tratta di mettere in dubbio l’etica individuale dei magistrati, ma di riconoscere che le strutture istituzionali influenzano i comportamenti nel lungo periodo. Tutto questo avviene mentre il nodo centrale dell’obbligatorietà dell’azione penale rimane intatto. Finché non si affronta quel punto, il sistema continuerà a generare un eccesso di procedimenti, una dispersione di risorse e tempi processuali irragionevoli. La riforma in discussione non interviene su questi aspetti, ma modifica l’architettura del governo della magistratura e l’equilibrio tra politica e potere giudiziario. Per il cittadino che attende un’udienza o per la vittima che aspetta giustizia probabilmente non cambierà nulla nell’immediato. Potrebbe invece cambiare, e in modo duraturo, il bilanciamento tra poteri che la Costituzione aveva disegnato. Ed è su questo terreno che il dibattito pubblico dovrebbe concentrarsi, evitando sia le caricature ideologiche sia le difese acritiche, e interrogandosi se la riforma stia davvero curando la malattia del sistema o se stia semplicemente intervenendo su un’altra parte del corpo istituzionale.
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