ALTRO GIRO, STESSA CORTE
La riforma costituzionale nota come "riforma Nordio" si presenta al pubblico come una grande operazione di civiltà giuridica mentre, nei suoi snodi essenziali, fa esattamente il contrario di ciò che promette. Prendiamo il punto più delicato, quello che interessa chiunque abbia a cuore non la sorte dei magistrati in quanto corporazione, categoria verso cui la simpatia popolare è comprensibilmente tiepida, ma la coerenza logica di un sistema che si dice fondato sullo Stato di diritto. L'articolo 4 della legge costituzionale, che riscrive integralmente l'articolo 105 della Costituzione, istituisce la cosiddetta Alta Corte Disciplinare e stabilisce, con una laconicità che sa di schiaffo, che contro le sue sentenze NON È AMMESSO il ricorso per Cassazione, bensì soltanto un appello davanti alla stessa Corte, giudicante in diversa composizione. Ora, chiunque abbia studiato anche solo un semestre di diritto costituzionale, e si presume che i proponenti abbiano fatto di meglio, sa perfettamente che l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione stabilisce che il ricorso per Cassazione È SEMPRE AMMESSO contro le sentenze per violazione di legge. Sempre. Non "di solito", non "salvo diversa disposizione", non "nei casi previsti dalla legge ordinaria"... SEMPRE. Siamo dunque dinanzi a una norma costituzionale che viene derogata da un'altra norma costituzionale introdotta con legge costituzionale, il che è tecnicamente possibile ma politicamente rivelatore di una certa disinvoltura verso quei principi che la stessa maggioranza di governo ama evocare a corrente alternata. L'architettura dell'Alta Corte, con i suoi quindici membri, tre nominati dal Presidente della Repubblica [che con lo STABILICUM rischia di essere davvero "il dodicesimo in campo per la squadra della Politica", pensate al Presidente del Senato che fa politica militante o che il candidato di questa destra, avversario di Mattarella era Vittorio Feltri] tra professori e avvocati, tre estratti a sorte da liste parlamentari, i restanti sorteggiati tra magistrati, è stata presentata come un modello di indipendenza e di rottura con il correntismo togato, quel sistema di apparteneneze interne alla magistratura che effettivamente esiste, è effettivamente un problema, e che tuttavia qui viene usato come spauracchio per giustificare una riforma che sposta il baricentro disciplinare verso soggetti designati o comunque influenzati dalla politica. Il sorteggio, presentato come antidoto democratico alla cooptazione, è in realtà una delle più antiche scorciatoie per neutralizzare la competenza in nome dell'imparzialità. Si sceglie a caso, dicono, così nessuno può essere accusato di favoritismi, e nel frattempo si garantisce che chi giudica un magistrato possa non sapere esattamente cosa sta giudicando. L'Associazione Nazionale Magistrati ha già detto, con quella tendenza all'apocalisse che la caratterizza ma che stavolta non è del tutto infondata, che in questo sistema i componenti laici, quelli di nomina politica o parlamentare, potranno determinare l'esito del procedimento contro un giudice che abbia emesso una sentenza sgradita a qualche potente. È una critica che vale la pena prendere sul serio non perché i magistrati siano vittime innocenti del sistema politico, ma perché un giudice che teme la sanzione disciplinare decide con un occhio al processo e uno alla propria carriera, il che è esattamente l'opposto dell'indipendenza che la riforma dichiara di voler tutelare.
Ma, a mio avviso, il Diavolo si insinua nell'ultimo comma dell'art. 4, laddove recita "la legge indica la composizione dei collegi". I collegi sono i sottogruppi che giudicano ogni singola causa la riforma non. e indica la composizione, rimandando a una semplice legge ordinaria [quindi espressione della maggioranza del momento], modificabile con un Decreto del Governo, e riportante la raccomandazione sulla "rapprentatività" dei laici e dei togati.
Insomma, nulla vieta al Governo di turno di comporsi il collegio giudicante a proprio piacimento e interesse, mantenendo la rappresentatività ma modulandola a suo favore. E poi c'è il referendum, fissato per il 21 e 22 marzo 2026, che rappresenta il momento in cui tutto questo apparato argomentativo viene consegnato agli elettori nella sua versione semplificata, quella in cui la scelta è tra "i magistrati decidono tutto" e "finalmente li controlliamo", "i processi saranno più giusti", "dureranno meno e senza errori giudiziari", "avrà sempre ragione l'accusato che ci piace e torto quello che non ci piace", senza che nessuno abbia il tempo o la voglia di spiegare che il problema non è se i magistrati vadano controllati, certo che sì, ma chi li controlla, con quali garanzie, e soprattutto con quale possibilità di impugnare una decisione che si ritiene sbagliata davanti a un organo terzo e non di fronte allo stesso collegio in diversa composizione, come se cambiare le sedie cambiasse la sostanza del giudizio. La riforma Nordio è, insomma, una di quelle riforme che risolve i problemi che nomina e crea quelli di cui non parla, il che la rende perfettamente coerente con la tradizione legislativa italiana degli ultimi trent'anni...molto rumore, molta enfasi costituente, e alla fine un articolato che i professori universitari studieranno per anni cercando di capire se la separazione delle carriere abbia reso la giustizia più giusta o soltanto più complicata da impugnare.
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