ASIMMETRIE
Il diritto alla difesa rappresenta uno dei pilastri dello Stato costituzionale e trova il suo fondamento nell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [CEDU], che impongono non una difesa qualsiasi, ma una difesa effettiva. Ed è proprio qui che si inserisce un concetto tanto intuitivo quanto problematico, quello della "migliore difesa possibile". Se un appartenente alle forze dell'ordine viene indagato per un fatto connesso al servizio, appare ragionevole che lo Stato, nel tutelare indirettamente anche la propria azione amministrativa, gli garantisca una copertura legale adeguata. Tuttavia, l'idea di assicurare la miglior difesa tecnicamente reperibile sul mercato si scontra con un limite strutturale. Le risorse pubbliche non sono illimitate e non possono essere impiegate per finanziare senza tetto l'ingaggio di legali di grido, con parcelle che la collettività difficilmente potrebbe sostenere in modo generalizzato.
Si crea allora un paradosso delicatissimo sul piano dell'uguaglianza processuale. Se lo Stato coprisse integralmente l'onorario di un "principe del foro" scelto dall'agente, mentre la controparte, magari persona offesa o imputato in un procedimento connesso, fosse non abbiente e dovesse ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, potremmo trovarci davanti a un'aula in cui una parte è assistita da un professionista di fama nazionale e l'altra da un difensore d'ufficio alle prime armi. Formalmente entrambi avrebbero un avvocato. Sostanzialmente, però, la qualità dell'assistenza potrebbe risultare profondamente asimmetrica. Il principio della parità delle armi rischierebbe così di trasformarsi in una formula rituale, svuotata di contenuto concreto.
Un provvedimento equilibrato dovrebbe allora evitare sia la compressione della difesa dell'agente, che non può essere simbolica o di seconda fascia, sia la creazione di un privilegio processuale finanziato con risorse pubbliche. La soluzione potrebbe consistere nell'individuazione di parametri economici congrui ma non illimitati, tali da garantire l'accesso a professionisti di comprovata esperienza senza aprire la strada a compensi eccezionali. Parallelamente, occorrerebbe rafforzare in modo strutturale la qualità del patrocinio a spese dello Stato, investendo in selezione, formazione specialistica e remunerazioni adeguate, così da ridurre il divario qualitativo tra difesa "di mercato" e difesa "istituzionale". Solo così il concetto di migliore difesa possibile potrebbe essere reinterpretato non come diritto al difensore più celebre e costoso, ma come diritto a una difesa tecnicamente solida, indipendente e realmente competitiva.
In definitiva, la sfida non è stabilire chi meriti l'eccellenza, ma impedire che l'eccellenza stessa diventi fattore di squilibrio processuale. La credibilità della giustizia si misura non nella capacità di finanziare i nomi più noti, bensì nell'assicurare a entrambe le parti un livello qualitativo comparabile, perché solo in quell'equilibrio si realizza pienamente l'idea di difesa effettiva che la Costituzione e la Convenzione europea hanno voluto consacrare.
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