DADO TEMPERATO



C'è qualcosa di straordinariamente italiano nel modo in cui è stata confezionata la riforma della magistratura approvata con la legge costituzionale del 2025. Qualcosa che ricorda certi palazzi del centro storico dove la facciata è stata restaurata con scrupolo maniacale mentre il tetto continua imperterrito a fare acqua. La struttura è stata intonacata, le finestre lucidissime, il portone imponente — eppure basta un temporale per scoprire che dentro non c'è nessuno che abbia pensato all'impermeabilizzazione. La riforma dei due CSM funziona esattamente così, e il punto più imbarazzante riguarda proprio la questione che, a prima vista, sembra la più tecnica e la più noiosa — vale a dire la maggioranza con cui il Parlamento dovrà compilare l'elenco dei futuri membri laici sorteggiabili. Questione tecnica, certo. Ma è esattamente nelle questioni tecniche che si annida la sostanza politica che i comunicati stampa si guardano bene dal menzionare.
Partiamo dall'architettura della riforma, che è effettivamente costituzionalmente garantita. Il nuovo articolo 104 della Costituzione stabilisce che i due CSM — uno per la magistratura requirente, uno per quella giudicante — avranno una composizione mista, con una quota di togati sorteggiati e una quota di laici, anch'essi sorteggiati ma da un elenco preventivamente compilato dal Parlamento in seduta comune. Fin qui, la norma costituzionale è chiara e inamovibile come dev'essere tutto ciò che pretende di stare scritto nella Carta. La proporzione tra togati e laici, il meccanismo del doppio sorteggio, la separazione tra le due carriere — tutto questo è blindato, nel senso che per modificarlo serve una nuova legge costituzionale con il procedimento aggravato dell'articolo 138. Benissimo. Se la conversazione finisse qui, potremmo anche permetterci di essere soddisfatti. Ma la conversazione, naturalmente, non finisce qui.
Il punto dirimente è un altro, ed è proprio quello che la Costituzione ha scelto, con sconcertante disinvoltura, di non dire. La Costituzione afferma che il Parlamento "compila con elezione" l'elenco dei candidati laici sorteggiabili. Stop. Non dice con quale maggioranza. Non dice quante persone debbano entrare in questo elenco. Non dice quali criteri debbano guidare la selezione al di là dei requisiti generali di professionalità. Tutto questo viene rinviato alla legge ordinaria — che significa, nella pratica, alla legge 195 del 1958 e a ciò che la maggioranza parlamentare del momento vorrà fare di essa. E la legge ordinaria, come è noto a chiunque abbia frequentato anche superficialmente un manuale di diritto costituzionale, si modifica con la maggioranza assoluta o addirittura con la maggioranza semplice, a seconda di come è strutturata la votazione, senza passare per nessun procedimento aggravato, senza il doppio voto delle Camere a distanza di mesi, senza referendum confermativo eventuale. Bastano una notte di Aula, un po' di disciplina di partito e la volontà politica del momento.
Ora, qualcuno potrebbe obiettare che anche oggi la legge ordinaria regola aspetti fondamentali del funzionamento del CSM e che questo non ha impedito al sistema di reggere per decenni. È una obiezione che merita rispetto ma non merita di essere accettata senza riserve, per la semplice ragione che la riforma ha introdotto un elemento strutturalmente nuovo che trasforma il rischio in qualcosa di assai più concreto. Quell'elemento si chiama sorteggio temperato, e il suo punto critico non è il sorteggio — che almeno ha il pregio di essere casuale — ma il "temperato", ovvero il fatto che si sorteggia all'interno di un elenco, e quell'elenco lo compila il Parlamento. È come dire che si userà un dado onesto, ma qualcuno prima decide quali facce del dado esistono. Il risultato finale dipende interamente da quanto è ampio e plurale l'elenco di partenza, e l'ampiezza e la pluralità dell'elenco dipendono a loro volta da quanti voti servono in Parlamento per inserirvi un nome.
Qui sta il cuore del problema, ed è un problema che la dottrina costituzionalistica più avveduta ha segnalato con una certa veemenza, ottenendo in cambio la cortese indifferenza che il dibattito parlamentare italiano riserva abitualmente a chi porta argomenti invece di portare slogan. Con la legge 44 del 2002 — la cosiddetta riforma Castelli — i membri laici del CSM erano stati sottoposti a una maggioranza qualificata dei tre quinti per l'elezione parlamentare. Quella soglia era stata concepita proprio per garantire che la scelta dei laici richiedesse un consenso trasversale, che nessuna maggioranza di governo potesse da sola colonizzare il Consiglio piazzandovi propri fidati. Era una norma imperfetta come tutte le norme, ma almeno aveva il merito di aver ragionato sul problema. Ebbene, quella soglia dei tre quinti esisteva nella legge ordinaria — e nella legge ordinaria, con la riforma del 2025, la questione è rimasta. Nulla nella nuova Costituzione impone di mantenere quella soglia. Una maggioranza parlamentare sufficientemente determinata potrebbe abbassarla a maggioranza assoluta, o persino a maggioranza semplice, con un emendamento alla 195 del '58 [aggiornata con la 71/2022 "legge Cartabia"], che occuperebbe qualche minuto di lavori e qualche riga di Gazzetta Ufficiale.
Si dirà che sarebbe politicamente costoso farlo, che ci sarebbe un allarme dell'opinione pubblica, che le opposizioni insorgerebbero. Forse. Ma affidare la tenuta di una riforma costituzionale al costo politico di una scelta è esattamente il tipo di garanzia che non garantisce nulla nel medio periodo, quando le coalizioni cambiano, quando l'opinione pubblica è distratta da altro, quando ciò che oggi sembra uno scandalo diventa in pochi anni una normalità consolidata. Le Costituzioni esistono precisamente per non dipendere dalla prudenza contingente dei governanti. Quando una Costituzione delega alla legge ordinaria i meccanismi di controllo su un organo di autogoverno della magistratura, sta sostanzialmente rinunciando a fare il proprio mestiere su quel punto.
Il paradosso, infine, è di quelli che meriterebbero di essere incorniciati. La riforma è stata presentata come una grande operazione di depoliticizzazione del CSM, come la risposta strutturale al correntismo, alle nomine pilotate, alle influenze partitiche sulla magistratura. Il sorteggio avrebbe dovuto essere lo strumento tecnico capace di sottrarre la selezione dei giudici alle logiche del compromesso corporativo e della cooptazione politica. Tutto molto suggestivo. Se non fosse che il sorteggio avviene su un elenco governato dalla politica, con una maggioranza fissata dalla politica, secondo criteri scritti dalla politica nella legge ordinaria che la politica può riscrivere quando vuole. È come costruire una cassaforte blindatissima e lasciarne la combinazione su un foglietto appiccicato alla porta. La forma è quella della serietà istituzionale, la sostanza è quella di sempre. E l'Italia, si sa, ha una lunga e orgogliosa tradizione nell'arte di confondere le due cose.

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