DEFINIRE 8 ANNI

C'è un dettaglio, nella nuova legge sulla detenzione domiciliare terapeutica per chi soffre di dipendenze, che rischia di passare inosservato ma che in realtà ne definisce tutta la natura, ed è il modo in cui viene calcolato il limite degli otto anni di pena residua. La norma, infatti, non specifica se questa soglia debba derivare dalla somma di più condanne per reati minori, magari legati proprio al bisogno di procurarsi la sostanza, oppure se possa coincidere con la pena inflitta per un singolo fatto grave, e questa ambiguità non è affatto neutra, perché disegna due profili di persona completamente diversi. Nel primo caso si pensa a chi, spinto dalla dipendenza, ha accumulato nel tempo piccoli reati, furti, spaccio di modesta entità, gesti quasi disperati più che criminali in senso pieno, e per queste persone un percorso terapeutico fuori dal carcere ha una logica quasi intuitiva, perché il problema che le ha condotte a delinquere è lo stesso che si vuole curare. Nel secondo caso, invece, la soglia degli otto anni può essere raggiunta anche da chi ha commesso un solo reato di particolare gravità, una violenza, una rapina aggravata, un fatto che normalmente evocherebbe l'idea di pericolosità sociale più che di fragilità da accompagnare, e proprio su questo punto un emendamento proposto dall'opposizione che avrebbe voluto restringere la misura al solo cumulo di pene minori è stato respinto, lasciando la formulazione più ampia. Chi ha sollevato la critica insiste soprattutto su un aspetto pratico, e cioè che queste persone, una volta ammesse al beneficio, andrebbero a vivere in strutture di cura prive di sorveglianza penitenziaria vera e propria, il che significa affidare la gestione di soggetti potenzialmente pericolosi non più a un istituto con le sue misure di contenimento, ma a un percorso terapeutico che presuppone fiducia e collaborazione volontaria. È vero che restano dei filtri, perché occorre dimostrare un legame diretto tra la dipendenza e il reato commesso, e la decisione finale spetta comunque a un giudice di sorveglianza chiamato a valutare se il percorso proposto sia davvero in grado di ridurre il rischio di recidiva, ma proprio qui si annida il nodo più delicato della discussione, perché tutto si regge sulla capacità di quel giudice di distinguere, caso per caso, chi ha bisogno di cura da chi rappresenta ancora un pericolo, senza che la legge stessa offra un criterio più netto per orientare questa valutazione; e quando una norma pensata per la riabilitazione lascia aperta la porta anche a chi ha commesso un fatto singolo e grave, il rischio non è tanto che venga usata in modo scorretto, quanto che porti con sé un'incertezza strutturale che nessuna buona intenzione di partenza riesce del tutto a colmare.

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